7/15/2009
 
La Commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense, con il parere del 25 giugno 2009, n. 17, ha indicato ai Consigli dell'Ordine italiani di esaminare le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati stabiliti, verificando la consistenza del percorso formativo effettuato all'estero del richiedente, al fine di accertare se vi sia stato anche un periodo di esercizio professionale.
 
Il CNF vuole evitare che la procedura di trasferimento da un paese all’altro sia solo “burocratica”.
 
Per leggere in comunicato stampa pubblicato su sito del CNF clicca qui
 
Sulle pagine del forum di Praticante.it si è sviluppato un acceso dibattito sul tema







6/11/2009

Il Senato della Repubblica il 26 maggio scorso ha approvato in via definitiva il disegno di legge S 1082‐B 

 
Il provvedimento, oltre a incidere su varie materie, quali lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, modifica parecchi articoli del codice di procedura civile.
Le principali modifiche riguardano questi temi: la competenza del Giudice di pace, le sanzioni contro chi causa l'allungamento del processo, il processo sommario di cognizione, il rito societario, la testimonianza scritta, la mediazione civile.







5/26/2009

Il 27 febbraio 2009 il CNF ha approvato un  disegno di legge di riforma della professione di avvocato

I principali punti della riforma riguardano l'accesso alla professione, la formazione permanente, le società tra avvocati, l'assicurazione obbligatoria, le tariffe, i procedimenti disciplinari, la trasparenza verso i cittadini e l'istituzione presso i Consigli dell’Ordine dello Sportello per il cittadino.







3/30/2009

  Vista l'attenzione per il tema, pubblichiamo il testo del Decreto Legislativo 96 del 2001, in base al quale, chi è in possesso di un titolo di "Avvocato" europeo, può ottenere l'iscrizione all’Albo italiano degli Avvocati come avvocato “stabilito”. 

Dopo tre anni di esercizio della professione ci sarà l'integrazione nell’Albo professionale e la dispensa da ulteriori prove d’esame.
 







3/25/2009

 La Corte Costituzionale, con la sentenza del 30 gennaio 2009, n. 20, relativamente alla correzione degli elaborati delle prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, ha stabilito che la motivazione in forma numerica non viola il diritto di difesa

 
Ha pertanto statuito che non sussiste nel nostro ordinamento un obbligo di motivazione ulteriore rispetto alle valutazioni alfanumeriche.
 
La questione di legittimità, con riferimento agli artt. 24, commi 1 e 2, 113 comma 1 e 117 comma 1 Cost. (questione di legittimità costituzionale delle norme relative alla valutazione delle prove dell’esame di abilitazione alla professione forense, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di giustificare o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici) è stata è stata sollevata dal T.A.R. di Trento con tre distinte ordinanze.
 
 
Pubblichiamo il testo della sentenza della Corte Costituzionale 30 gennaio 2009, n. 20






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